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Dettagli procedura

INTERPORTO SERVIZI DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO S.P.A. - FORNITURA DI N. 3 GRU NUOVE TIPO REACH STACKER DA ADIBIRE ALLA MOVIMENTAZIONE DI CONTAINERS, SEMIRIMORCHI, INTEGRATE CON SPREADER CON PIGGY-BACK

Ente: Autostrada del Brennero S.p.A.
Oggetto: INTERPORTO SERVIZI DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO S.P.A. - FORNITURA DI N. 3 GRU NUOVE TIPO REACH STACKER DA ADIBIRE ALLA MOVIMENTAZIONE DI CONTAINERS, SEMIRIMORCHI, INTEGRATE CON SPREADER CON PIGGY-BACK
Tipo di fornitura:
  • Beni
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 1.935.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 1.935.000,00 €
CIG: 9566002294
CUP: I60B22000000008
Stato: In svolgimento
Centro di costo: Direzione Tecnica Generale
Data pubblicazione : 27 dicembre 2022 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 01 febbraio 2023 23:59:00
Data scadenza: 06 febbraio 2023 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
Documentazione Offerta Economica:
Per richiedere informazioni: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono: +39 0461 212698 oppure 212734 E-mail: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it

Elenco chiarimenti

INTERPORTO SERVIZI DOGANALI E INTERMODALI DEL BRENNERO S.P.A. - FORNITURA DI N. 3 GRU NUOVE TIPO REACH STACKER DA ADIBIRE ALLA MOVIMENTAZIONE DI CONTAINERS, SEMIRIMORCHI, INTEGRATE CON SPREADER CON PIGGY-BACK

Chiarimento n. 1

Domanda:

In merito ai Requisiti Generali del Capitolato, la Capacità di sollevamento richiesta al punto 1.4 si riferisce alla macchina allestita con Spreader standard o con Spreader integrato con Piggy Back?

La capacità di Sollevamento richiesta al punto 1.5 si riferisce alla macchina allestita con Spreader standard o con Spreader integrato con Piggy Back?

Nel caso le capacità di sollevamento minime richieste ai suddetti punti(1.4 e 1.5) siano riferiti a Spreader standard, quali dovranno essere le portate minime residue con spreader integrato con Piggy Back?

Risposta:

Le capacità di sollevamento richieste nei Requisiti Generali del Capitolato punti 1.4 e 1.5 si riferiscono a un allestimento con spreader Standard.

Le capacità di sollevamento con lo spreader integrato con Piggy-Back come richiesto al punto 1.7 dovranno essere le seguenti:

- la capacità di sollevamento nella prima fila dalla prima alla quarta altezza non deve essere inferiore a 46 tonnellate;

- la capacità di sollevamento nella prima fila alla quinta altezza non deve essere inferiore a 39 tonnellate;

- la capacità di sollevamento nella seconda fila non deve essere inferiore a 33 tonnellate;

- la capacità di sollevamento nella terza fila non deve essere inferiore a 16,5 tonnellate.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Nella gara non si specifica se il divieto del subappalto sia riferito solo alla fornitura o anche alla manutenzione. Il subappalto per la manutenzione dovrebbe essere accettato in quanto consente di poter effettuare il service tempestivamente ed in maniera efficace.

Vi preghiamo inoltre di chiarire i seguenti punti.

A) 15.5 - Devono essere inibite tutte le manovre di spreader e piggy-back tranne quella di aggancio e sgancio utilizzando un apposito pulsante o chiavetta instabile di bypass per abilitare il circuito dei twist locks.

B) 15.6 - Sicurezza aggancio Casse mobili, trailer e semirimorchi, (deve essere consentito il sollevamento solo con tutti i 4 punti di presa in posizione regolare).

C) Infine non è necessario per la cabina con lo scorrimento idraulico?

Risposta:

Laddove l’articolo 9 del disciplinare di gara dispone: “Considerata la natura altamente specialistica della fornitura oggetto di appalto, non è ammesso il subappalto”, detto divieto si intende apposto alla sola fornitura, rimanendo liberamente consentito il subappalto, senza limiti quantitativi, per l’esecuzione delle restanti prestazioni contrattuali quali la manutenzione dei mezzi forniti.

A) Quando i twist-locks non sono in posizione regolare di aggancio o sgancio devono essere inibite tutte le manovre di spreader e piggy-back tranne quella di aggancio e sgancio che deve essere possibile solo utilizzando un apposito pulsante o chiavetta instabile di bypass per abilitare il circuito dei twist locks.

B) Deve essere predisposto un sistema di sicurezza che permetta il sollevamento di Casse mobili, trailer e semirimorchi solo quando è garantita la posizione regolare di aggancio con tutti i 4 punti di presa del Piggy-Back.

C) I sistemi di sicurezza di cui ai punti 15.5 e 15.6 sono necessari anche per la cabina con scorrimento idraulico.

Chiarimento n. 3

Domanda:

E' prevista l'accettazione della macchina con la cabina con lo scorrimento manuale e non idraulico?

Risposta:

Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale dispone all’articolo 11, punto 11.1: “La cabina deve essere mobile per permettere all’operatore di avere la giusta visibilità quando si movimentano le “casse mobili”, i “trailers” e semirimorchi”. In considerazione di tale finalità, l'operatore deve poter muovere la cabina con un sistema elettrico/idraulico e non manualmente.

Non saranno pertanto accettate macchine con scorrimento manuale della cabina.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Relativamente al punto: 15.8 – Con la cabina in posizione di lavoro, con casse mobili trailer e semirimorchi, deve essere predisposto un sistema di sicurezza che evita qualsiasi rischio di collisione del carico sollevato con la cabina stessa. Con la cabina in posizione completamente avanti con questa sicurezza dovranno essere inibite tutte le manovre dello spreader tranne il sollevamento e la discesa. E’ accettabile come soluzione?

Risposta:

Con la cabina in posizione di lavoro con casse mobili trailer e semirimorchi, e quindi totalmente avanti, devono essere inibite solo quelle manovre che possono portare a una collisione col carico. Ad esempio se si effettua la rotazione in senso orario dell'attrezzo verso la cabina ad una distanza di rischio si deve inibirne la manovra ma lasciare libera quella opposta.

Chiarimento n. 5

Domanda:

In merito allo schema di contratto, in particolare all'articolo 4 in cui si dice: " La consegna della fornitura delle 3 (tre) gru nuove – già collaudate – dovrà avvenire entro 28 febbraio 2025 (_____ giorni) e secondo le seguenti ultimative scadenze temporali. Pag. 5 di 13 La stipula del contratto è ipotizzata entro il giorno 30 aprile 2023, salvo maggior o minor termine per il completamento della procedura di gara Entro 30 giorni dalla firma del contratto dovrà essere consegnato il piano di lavoro che dovrà rispettare le tempistiche sotto descritte. Lo stato attuativo del programma di fornitura dovrà essere consegnato all’appaltatore entro 70 giorni antecedenti ciascuna delle seguenti date: a) Entro giorni_______ e comunque non oltre il 31/12/2023 - Consegna del 50% del valore della fornitura; b) entro giorni_______ e comunque non oltre il 30/06/2024 - Consegna dell’ulteriore 40% (del valore della fornitura; c) entro giorni_______ e comunque non oltre il 28/02/2025 – Consegna dell’ultimo 10% del valore della fornitura". Nel punto a)Cosa si intende per consegna del 50% del valore della fornitura? Le macchine devono essere consegnate (1, 5 unità)? Oppure si intende che la produzione di almeno il 50% del valore della fornitura sia stata fatta (il 50% di 3 unità)? Ed eventualmente, come si deve dimostrare? Stesso discorso per il punto b) ed il punto c). Potete specificare per favore?

Risposta:

Fermo restando che la consegna di tutte e 3 le gru nuove – già collaudate – dovrà avvenire inderogabilmente entro il 28 febbraio 2025, gli stati di avanzamento intermedi indicati all’articolo 4 dello schema di contratto si riferiscono al valore economico dello stato di avanzamento della produzione dei mezzi.

Lo stato di avanzamento della produzione dei mezzi dovrà essere dimostrato dall’Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante la contabilità sottoscritta dal responsabile indicato dall’Appaltatore, la fatturazione delle componenti necessarie per l’assemblaggio dei mezzi stessi, la verifica sul luogo di produzione effettuata dalla commissione di verifica di conformità all’uopo nominata da Interbrennero ai sensi dell’articolo 9 dello schema di contratto, o in ogni altro modo ritenuto opportuno da parte della commissione stessa.