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Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti
Ente: | Autostrada del Brennero S.p.A. |
Oggetto: | Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
CIG: | Vedi CIG per ciascun lotto |
Stato: | Vedi stato lotti |
Centro di costo: | Direzione Tecnica Generale |
Data pubblicazione : | 25 giugno 2024 11:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 05 agosto 2024 23:59:00 |
Data scadenza: | 09 agosto 2024 12:00:00 |
Documentazione gara: | |
Per richiedere informazioni: | Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono: +39 0461 212554-2698 E-mail: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it |
Riepilogo informazioni: | servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde lungo l’autostrada del Brennero, suddiviso in sei lotti |
Lotti
Nº | CIG | Oggetto | Stato | |
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1 | B2370647AE | Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 1) | Aggiudicata | Dettagli » |
2 | B237065881 | Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 2) | Aggiudicata | Dettagli » |
3 | B237066954 | Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 3) | Aggiudicata | Dettagli » |
4 | B237067A27 | Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 4) | Aggiudicata | Dettagli » |
5 | B237068AFA | Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 5) | Aggiudicata | Dettagli » |
6 | B237069BCD | Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 6) | Aggiudicata | Dettagli » |
Elenco chiarimenti
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Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti
Chiarimento n. 1
Domanda:Con riferimento a quanto richiesto all’Elemento di valutazione T.6 nel quale viene richiesto di indicare la categoria di appartenenza – relativamente alle emissioni inquinanti- delle macchine operatrici, poiché l’indicazione sulla carta di circolazione/scheda tecnica è stabilito in: FASE V – FASE IV – FASE IIIB ecc. come da Direttive Europee, si chiede come venga riparametrato rispetto al punteggio attribuibile nel Criterio di valutazione T.6.
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Risposta:
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente tabella di comparazione tra categorie di emissione riferite a veicoli - macchine operatrici - macchine semoventi - macchine agricole:
BEV – BEV - BEV
EURO 6 - Fase/Stage V - TIER 5
EURO 5 - Fase/Stage 3B e IV - TIER 4 (A o B)
EURO 4 - Fase/Stage III - TIER 3
EURO 3 o inf. - Fase/Stage II o inf. - TIER 2 o inf.
Per maggior chiarezza, tale tabella di comparazione viene riportata anche nel modulo offerta tecnica, nella versione disponibile dalla data odierna fra la documentazione di gara accessibile all’indirizzo internet https://autobrennero.acquistitelematici.it.
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Chiarimento n. 2
Domanda:Con riferimento all’Offerta Tecnica criterio “T.6 – categoria di appartenenza dei mezzi relativamente alle emissioni inquinanti”, si avanzano i seguenti quesiti:
- Le macchine operatrici non hanno la classificazione “Euro”, ma “Stage” o “Fase”, per cui richiediamo come vadano rapportati i punteggi rispetto a tale dicitura.
- Non ci risultano esistere macchine operatrici per il servizio oggetto di gara che siano alimentate elettricamente, per cui non è possibile raggiungere il massimo del punteggio (n6) per tale tipologia di mezzi; si richiede quindi se ci siano casi alternativi considerati validi per ottenere il relativo punteggio n6 per le macchine operatrici.
- Nella scheda singolo automezzo è prevista l’indicazione della certificazione CE dell’attrezzatura; nel caso dei furgoni e autocarri, confermate che tale sezione non vada compilata, non essendo dotati di attrezzatura?
- Sempre nella scheda singolo automezzo, è prevista l’indicazione del “tipo” di certificazione CE: si richiede specificatamente quale dato vada indicato. Si riferisce al riferimento legislativo?
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Risposta:
- In merito alla classificazione delle macchine operatrici per emissioni inquinanti e alla relativa assegnazione dei punteggi si rinvia al precedente chiarimento.
- Non sono previsti casi alternativi per ottenere il punteggio stabilito per l’alimentazione elettrica.
- Nella scheda singolo automezzo il campo “certificazione attrezzatura” va compilato solo per gli automezzi dotati di dispositivi assoggettabili alla direttiva 2006/42/CE (“direttiva macchine”). Si conferma pertanto che non va compilato per gli automezzi privi di dispositivi assoggettabili alla direttiva macchine.
- Nella scheda singolo automezzo nel campo “certificazione attrezzatura” per “tipo” si intende il tipo di dispositivo di cui è dotato l’automezzo (a titolo esemplificativo: “braccio idraulico”, “barra falciante”…).
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Chiarimento n. 3
Domanda:Con riferimento all’avvalimento: Nell’ambito dello stesso lotto è possibile prestare avvalimento a un’altra impresa con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare e, allo stesso tempo, partecipare allo stesso lotto? Qualora l’impresa ausiliaria partecipi alla gara per il medesimo lotto a cui partecipa l’impresa che si è avvalsa dell’avvalimento, i requisiti oggetto di avvalimento devono intendersi “detratti” (e quindi non utilizzabili) da quelli di cui dispone l’impresa ausiliaria?
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Risposta:
Si conferma quanto prospettato nel quesito: un operatore economico può prestare avvalimento a un altro in riferimento ai requisiti di partecipazione di ordine speciale di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara e partecipare allo stesso lotto: in questo caso gli specifici requisiti oggetto di avvalimento devono intendersi già spesi e non sono utilizzabili dall’ausiliario per la propria partecipazione (per la quale ne dovranno essere posseduti di ulteriori).
Quanto sopra non è invece consentito in riferimento all’avvalimento “premiale”; si richiama in tal senso il contenuto del chiarimento n. 5 e dell’articolo 8 del Disciplinare di gara, che dispone: “Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti”.
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Chiarimento n. 4
Domanda:Con riferimento all’Art.12 del Disciplinare di gara (Sopralluogo) si chiede se sia possibile e/o sia obbligatorio effettuare il sopralluogo in contradditorio con persona designata dalla Stazione Appaltante e se, a seguito del suddetto, verrà rilasciata attestazione di “avvenuto sopralluogo” da parte di Vs. incaricati; si chiedono, inoltre, le modalità di richiesta degli eventuali appuntamenti di sopralluogo specifici per i singoli lotti.
Con riferimento al Criterio T.6 dell’Offerta Tecnica ed all’elaborato di gara “Criteri di Valutazione”, si chiede di specificare quale sia il valore minimo nt (quantità totale degli autoveicoli messi a disposizione da parte del concorrente…….per la segnaletica del cantiere mobile che metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio) in relazione ai singoli lotti. Tale richiesta di chiarimento nasce dal fatto che, non essendo specificato tale numero minimo all’interno dell’Art. 7.3.2 del Disciplinare di gara, l’offerente potrebbe essere indotto ad offrire un numero di autoveicoli sovrastimato rispetto al quantitativo nt effettivamente necessario, con evidenti ricadute negative sul punteggio assegnabile per tale criterio. Per maggiore chiarezza: in mancanza di un valore minimo inderogabile di nt, ogni operatore opterà per offrire una disponibilità di autoveicoli ecocompatibili più ridotta possibile (p.e.: solo 1 automezzo appartenente alla categoria BEV), ottenendo il punteggio massimo (6 punti) assegnabile per tale criterio (T.6).
Con riferimento al Criterio T.8 dell’Offerta Tecnica ed al Modulo offerta tecnica da compilare e firmare digitalmente da parte del concorrente, si chiede se sia necessario allegare al suddetto Modulo la copia digitale della Certificazione UNI ISO 39001 eventualmente posseduta.
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Risposta:
L’articolo 12 del Disciplinare di gara prevede quanto segue: “Il sopralluogo è obbligatorio. Il concorrente, prima della presentazione dell’offerta, ha l’obbligo di recarsi sulla tratta autostradale in relazione alla quale intende presentare offerta, al fine di verificare lo stato dei luoghi, la viabilità di accesso e tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla formulazione dell’offerta”. Non sono previste né la presenza di un tecnico incaricato da Autostrada del Brennero S.p.A. né l’attestazione di avvenuto sopralluogo. Il concorrente è tenuto a effettuare in autonomia il sopralluogo, dandone conto nella dichiarazione generale di cui all’articolo 16 punto 16.2 del Disciplinare di gara.
Fermo restando l’elenco e il numero minimo di veicoli e mezzi necessari per l’espletamento del servizio indicati all’articolo 7, punto 7.3.2 del Disciplinare di gara, si evidenzia che non è previsto un numero minimo o massimo di autoveicoli messi a disposizione da parte del concorrente per lo svolgimento del servizio di segnaletica di cantieri mobili. Il numero e le caratteristiche delle macchine operatrici e dei mezzi utilizzati per la segnaletica del cantiere mobile che il concorrente dichiara nel Modulo offerta tecnica e in ciascuna scheda singolo automezzo ai fini del criterio T.6 deve trovare esatta corrispondenza in quanto dichiarato nel resto dell’offerta tecnica, e in particolare nell’ambito del criterio T.1, ai fini dell’assegnazione dei relativi punteggi, tenuto conto – come previsto all’articolo 18 del Disciplinare di gara - che “i criteri per i quali non venga fornita documentazione o la stessa non sia tale da consentire una ponderata valutazione, saranno valutati come non migliorativi …..”.
Con riferimento al criterio T.8, è sufficiente in sede di offerta rendere la propria dichiarazione compilando il Modulo offerta tecnica, tenuto conto che si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000. Copia della Certificazione UNI ISO 39001 della quale è stato dichiarato il possesso sarà richiesta al concorrente primo in graduatoria in sede di verifica di quanto dallo stesso dichiarato in gara.
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Chiarimento n. 5
Domanda:Con riferimento alle relazioni di cui ai criteri da T.1 a T.5 e T.7 si chiede di precisare se le copertine e gli indici delle Relazioni e dei relativi allegati siano da computare nel numero massimo di facciate previsto.
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Risposta:
Copertine e indici non sono computati ai fini del numero massimo di facciate indicato nel documento di gara denominato “criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi”.
Si precisa che le richiamate limitazioni espositive sono poste al fine di ottenere relazioni tecniche sintetiche, chiare e comprensibili, e in questo modo funzionali alla Commissione per esprimere valutazioni il più possibile omogenee e oggettive: la predilezione della legge di gara per la capacità di sintesi si manifesta nel disciplinare di gara laddove viene precisato che “la parte di relazione eccedente i limiti indicati potrà non essere presa in considerazione dalla Commissione al fine della valutazione dell’offerta tecnica”.
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Chiarimento n. 6
Domanda:Si chiede se è possibile allegare una dichiarazione per i servizi analoghi, in quanto nel eDGUE non è possibile aggiungere più servizi con enti diversi.
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Risposta:
Si conferma che, a integrazione e/o chiarimento delle informazioni e delle dichiarazioni rese mediante eDGUE o dichiarazione generale, è possibile produrre altre dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
Per completezza si ricorda che in sede di presentazione dell’offerta è richiesta a tutti i partecipanti la mera dichiarazione del possesso del requisito (il concorrente primo in graduatoria sarà poi tenuto a comprovare quanto dichiarato) e pertanto – in riferimento al quesito – sarà sufficiente indicare nel campo del valore complessivo quello minimo richiesto dal capitolato e in quello del committente un riferimento generico (“vari”, “vedasi allegato”, …).
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Chiarimento n. 7
Domanda:All’art. 11 del disciplinare di gara è richiesto che l’operatore economico presenti una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando in sede di gara il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Il nostro istituto bancario tramite il quale presentiamo garanzia fideiussoria, non è organizzato per la verifica tramite sito internet della garanzia fideiussoria prestata, può però indicare un indirizzo PEC al quale richiedere la veridicità della stessa. Si chiede di chiarire se tale modalità è ammessa e se, in caso contrario, tale difformità sia ritenuta clausola di esclusione.
Si chiede inoltre se la verifica telematica presso l’emittente comporti la possibilità di applicazione della riduzione del 10% prevista dal codice degli appalti.
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Risposta:
Si conferma la possibilità di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 11 del disciplinare di gara indicando nella fideiussione stessa, o in un’appendice, un indirizzo PEC dell’istituto emettitore al quale poter richiedere la veridicità della fideiussione presentata in sede di gara.
L’articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che “L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3”; tali tecnologie sono riferibili ai sistemi basati su tecnologia “Distribuited Ledger Tecnology” (DLT), sostanzialmente e comunemàente note come “blockchain”.
La semplice verifica per via telematica o via PEC, come prospettata, non è pertanto sufficiente per poter accedere alla possibilità di ridurre del 10% la garanzia, ai sensi dell’articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36 del 2023.
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LOT-0001 - Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 1)
Chiarimento n. 1
Domanda:Con riferimento all’art. 7.3.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara, è richiesta la “regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi o lavori analoghi a quelli oggetto di gara, e precisamente servizi o lavori di manutenzione nel settore del verde urbano o similare per un importo ecc.”; a nostro avviso, in ragione della tipologia di prestazione richiesta, e dei luoghi ove si svolgerà il servizio, il disciplinare di gara dovrebbe individuare, come analoghi a quelli oggetto di gara, “servizi o lavori di manutenzione ordinaria del verde in ambito autostradale o su strade extraurbane principali in presenza di traffico”, così come già indicato da codesta S.A. in occasione della precedente gara di appalto per il medesimo servizio, nel 2017. Ciò anche in ragione del fatto che i requisiti di capacità tecnica e professionale sono previsti a garanzia del possesso, da parte dell’Appaltatore, di un’esperienza tecnica e professionale adeguata alla commessa oggetto dell’appalto. Richiediamo quindi se il riferimento al “verde urbano o similare” sia un refuso o meno.
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Risposta:
Si conferma che il disciplinare sul punto presenta un refuso, e l’espressione “servizi o lavori di manutenzione nel settore del verde urbano o similare” deve intendersi sostituita dalla seguente: “servizi o lavori di manutenzione ordinaria del verde in ambito autostradale o su strade extraurbane principali in presenza di traffico”.
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LOT-0002 - Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 2)
Chiarimento n. 1
Domanda:Si chiede di voler chiarire se:
1) Due RTI composti come mandataria A e mandante B in un caso e come mandataria B e mandante A nell’altro caso (cioè invertendo il ruolo mandataria mandante nel RTI) possono aggiudicarsi due lotti?
2) È possibile l’aggiudicazione di due lotti da parte di un impresa nel caso di partecipazione ad un lotto come impresa individuale e nell’altro lotto come impresa mandante o mandataria di un RTI?
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Risposta:
L’articolo 5 del disciplinare di gara prevede testualmente: “Fatta salva la possibilità di presentare offerta per più di un lotto, un operatore economico, indipendentemente dal fatto che partecipi in forma singola o associata (in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete), può risultare primo in graduatoria e aggiudicatario di UN SOLO LOTTO”.
Fatta salva l’eccezione prevista - in presenza di unico offerente nel lotto successivo - dal medesimo articolo 5 del disciplinare di gara, i casi prospettati nel quesito rientrano nella fattispecie di divieto di aggiudicazione di più lotti: l’operatore economico primo in graduatoria in un lotto a qualunque titolo (in forma singola o associata, e in tale caso indifferentemente in qualità di mandante o mandataria) sarà escluso dai successivi lotti ai quali partecipa (se la partecipazione al lotto successivo è in raggruppamento con altri operatori economici, l’esclusione opera nei confronti di tutto il raggruppamento concorrente).
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Chiarimento n. 2
Domanda:Si richiedono i seguenti chiarimenti in materia di subappalto: - L’impresa aggiudicataria di un lotto può ricevere subappalto su altro lotto? - L’impresa aggiudicataria di un lotto può dare subappalto ad altra impresa aggiudicataria di altro lotto? - L’impresa aggiudicataria di un lotto può dare subappalto ad altra impresa partecipante alla gara ma non aggiudicataria?
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Risposta:
La legge di gara non prevede preclusioni in merito alle fattispecie ipotizzate nel quesito. Il subappalto è ammesso nel rispetto e nei limiti di quanto indicato all’articolo 9 del disciplinare di gara.
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LOT-0004 - Servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde, suddiviso in numero 6 lotti (lotto 4)
Chiarimento n. 1
Domanda:L’enunciato del secondo paragrafo del capitolo 8 del disciplinare di gara, nonché il contenuto del eDGUE, in termini di avvalimento implicano che l’avvalimento sia consentito anche per i requisiti di ordine speciale di cui ai punti 7.2 e 7.3.1. È corretta questa interpretazione? Se il cd. avvalimento di garanzia è consentito si chiede di confermare che l’avvalimento per conseguire il requisito previsto dal disciplinare al punto 7.3.1 – sebbene inserito tra i requisiti di capacità tecnica e professionale - non richieda la messa a disposizione di alcuna risorsa umana o strumentale, ma unicamente il possesso del fatturato specifico riferito a servizi o lavori analoghi a quelli oggetto di gara.
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Risposta:
Si conferma l’ammissibilità dell’avvalimento ai fini dei requisiti di cui all’articolo 7, punti 7.2 e 7.3 (compreso, per quanto richiesto nel quesito, il punto 7.3.1.).
Con riferimento all’ulteriore richiesta di chiarimento, si evidenzia che il disciplinare di gara espressamente e correttamente classifica il “fatturato globale medio annuo” come requisito di capacità economica e finanziaria, “richiesto al fine di garantire che l’Appaltatore possegga una solidità economica e finanziaria adeguata a sostenere la commessa oggetto del presente appalto”, e la “regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi o lavori analoghi a quelli oggetto di gara” come requisito di capacità tecnica e professionale. Tale ultimo citato requisito non è infatti finalizzato a dimostrare adeguata solidità economica e finanziaria (come nel caso del fatturato, sia esso generico o specifico), quanto piuttosto il possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, ai sensi dell’articolo 58, comma 4, della direttiva 2014/24/UE, che dispone: “Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”, elementi tutti declinati nel disciplinare all’articolo 7, punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3. Ciò premesso, si evidenzia che l’eventuale contratto di avvalimento per conseguire il citato requisito previsto al punto 7.3.1 del disciplinare dovrà prevedere, come per altro richiesto dall’articolo 104 del D.Lgs. n. 36 del 2023, la messa a disposizione - per tutta la durata dell’appalto - delle dotazioni tecniche nonché delle risorse umane e strumentali che hanno consentito all’impresa ausiliaria di acquisire l’esperienza pregressa oggetto di avvalimento.
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Chiarimento n. 2
Domanda:All’art. 8, paragrafo 4 del disciplinare di gara è così enunciato:” Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.” Si chiede di precisare se il riferimento “alla stessa gara” sia da intendersi come “allo stesso lotto” o si riferisca alla gara nel suo complesso (quindi la partecipazione ad uno qualsiasi dei 6 lotti). Infatti, avendo ogni lotto un CIG univoco, si ritiene che il bando di gara sia composto da sei gare distinte.
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Risposta:
Il disciplinare di gara, nel punto 1) delle “Definizioni”, riporta: “la procedura aperta relativa a ciascun lotto, come individuato nel progetto e nel presente disciplinare, viene denominata “gara”.
Si conferma pertanto che, ai fini di quanto riportato nel quesito, ognuno dei 6 lotti costituisce una gara.