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Si chiede cortesemente se l’importo a “base di gara” a cui verrà applicato il ribasso presentato in gara al fine di calcolare l’importo contrattuale è quello al netto o al lordo dell’importo della manodopera posta a base di gara (Si vedano in proposito parere del MIT n. 2154 del 19 luglio 2023 e delibera ANAC nr. 528 del 15/11/2023)
Domanda del: 19/02/2024 aggiornata il 19/02/2024 -
L’importo a base d’asta relativo all’accordo quadro in argomento è costituito dalle prestazioni diverse dalla manodopera soggetti a ribasso (euro 2.522.394,55) e dai costi della manodopera relativa ai lavori (euro 1.345.005,27).
L’accordo quadro in argomento verrà stipulato, per l’importo massimo previsto di complessivi euro 5.583.210,34, con l’operatore economico che avrà conseguito il punteggio massimo derivante dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica.
Con riferimento a quest’ultima, si evidenzia che, come riportato nella documentazione di gara (disciplinare, modulo offerta economica), al fine dell’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta economica verrà preso in considerazione il ribasso medio equivalente risultante dall’offerta, da formularsi mediante ribasso sulle prestazioni diverse dalla manodopera comprese nelle singole voci di elenco prezzi (A) e indicazione dei costi della manodopera, effettivi e non ribassati, inclusi nelle medesime voci di elenco prezzi e quindi nel prezzo di offerta (B).
A
prestazioni diverse dalla manodopera
€
2.522.394,55
costi della manodopera relativa ai lavori
€
1.345.005,27
B
prestazioni a base d’asta
€
3.867.399,82
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€
1.715.810,52
valore totale dell’appalto
€
5.583.210,34
Qualora l’importo indicato dal concorrente ai sensi del comma 9 dell’articolo 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 fosse diverso (inferiore o superiore) rispetto all’importo indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara ai sensi dell’art. 41, comma 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il concorrente in sede di verifica dell`anomalia dell`offerta dovrà fornire idonea documentazione analitica delle singole voci di prezzo atta a dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Per quanto attiene alla determinazione degli importi dei singoli contratti applicativi, fermi restando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, la stessa avverrà, in funzione delle quantità indicate nei rispettivi computi metrici, mediante applicazione dei prezzi come risultanti dall’offerta dell’operatore economico affidatario.
In particolare, le voci di elenco prezzi al netto dell’importo corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione saranno decurtate del ribasso percentuale offerto dall’impresa in relazione alle prestazioni diverse dalla manodopera e quindi nuovamente incrementate del predetto importo corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione in funzione dell’offerta presentata dall’aggiudicatario e che potrà essere superiore o inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante.
Tenuto conto di quanto sopra, le modalità di assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica e di determinazione degli importi dei contratti applicativi risultano perfettamente aderenti alle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici, nonché ai contenuti di cui ai citati parere MIT n. 2154 del 19 luglio 2023 e delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023.