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Chiarimento

  • L’enunciato del secondo paragrafo del capitolo 8 del disciplinare di gara, nonché il contenuto del eDGUE, in termini di avvalimento implicano che l’avvalimento sia consentito anche per i requisiti di ordine speciale di cui ai punti 7.2 e 7.3.1. È corretta questa interpretazione? Se il cd. avvalimento di garanzia è consentito si chiede di confermare che l’avvalimento per conseguire il requisito previsto dal disciplinare al punto 7.3.1 – sebbene inserito tra i requisiti di capacità tecnica e professionale - non richieda la messa a disposizione di alcuna risorsa umana o strumentale, ma unicamente il possesso del fatturato specifico riferito a servizi o lavori analoghi a quelli oggetto di gara.

    Domanda del: 10/07/2024 aggiornata il 10/07/2024
  • Si conferma l’ammissibilità dell’avvalimento ai fini dei requisiti di cui all’articolo 7, punti 7.2 e 7.3 (compreso, per quanto richiesto nel quesito, il punto 7.3.1.).

    Con riferimento all’ulteriore richiesta di chiarimento, si evidenzia che il disciplinare di gara espressamente e correttamente classifica il “fatturato globale medio annuo” come requisito di capacità economica e finanziaria, “richiesto al fine di garantire che l’Appaltatore possegga una solidità economica e finanziaria adeguata a sostenere la commessa oggetto del presente appalto”, e la “regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi o lavori analoghi a quelli oggetto di gara” come requisito di capacità tecnica e professionale. Tale ultimo citato requisito non è infatti finalizzato a dimostrare adeguata solidità economica e finanziaria (come nel caso del fatturato, sia esso generico o specifico), quanto piuttosto il possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, ai sensi dell’articolo 58, comma 4, della direttiva 2014/24/UE, che dispone: “Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”, elementi tutti declinati nel disciplinare all’articolo 7, punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3. Ciò premesso, si evidenzia che l’eventuale contratto di avvalimento per conseguire il citato requisito previsto al punto 7.3.1 del disciplinare dovrà prevedere, come per altro richiesto dall’articolo 104 del D.Lgs. n. 36 del 2023, la messa a disposizione - per tutta la durata dell’appalto - delle dotazioni tecniche nonché delle risorse umane e strumentali che hanno consentito all’impresa ausiliaria di acquisire l’esperienza pregressa oggetto di avvalimento.

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