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Chiarimento

  • la presente per chiedere cortesemente il seguente chiarimento sui requisiti di capacità tecnica e professionale di cui art. 7.3 del disciplinare: all'interno del capitolato speciale descrittivo e prestazionale sono indicate le lavorazioni oggetto dell'appalto, si chiede se è necessario presentare dei certificati di regolare esecuzione per ognuno di questi servizi o se è sufficiente solo certificarne alcuni. Eventualmente specificare se tutti o quali.

    Domanda del: 17/06/2020 aggiornata il 17/06/2020
  • Ai fini della partecipazione alla gara, l’articolo 7 del disciplinare prevede, come requisiti di capacità tecnica e professionale, la regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di prestazioni analoghe a quelle oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore a euro 1.500.000,00, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, IVA esclusa.

    Si chiarisce che per prestazioni analoghe si intendono attività di installazione e/o manutenzione di sistemi di richiesta SOS di soccorso stradale (strade e/o autostrade). Sono ammesse inoltre – a titolo accessorio e comunque in misura non superiore al 25% del totale – installazione e/o manutenzione di centrali di telecomunicazione, stazioni di energia, sistemi di telecontrollo, o attività ad esse similari.

    In sede di offerta viene chiesto a ciascun concorrente di dichiarare, mediante autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di partecipazione (ivi incluso quello in esame) mediante compilazione della Dichiarazione Generale e del DGUE. Successivamente, al concorrente primo in graduatoria, ai fini dell’aggiudicazione, viene chiesto con apposita comunicazione di comprovare quanto dichiarato in sede di offerta: tale comprova può essere fornita, per il requisito in esame, da uno o più certificati di regolare esecuzione, sino alla concorrenza dell’importo richiesto di euro 1.500.000,00.

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