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Chiarimento

  • ATTENZIONE:LA PRESENTE E' STATA INVIATA ANCHE TRAMITE PEC (a22@pec.autobrennero.it) Facendo seguito alla replica del 24 luglio scorso relativa al nostro quesito sull’attribuzione dei costi della sicurezza, siamo con la presente a rappresentarVi che essa è in palese contrasto con quanto da Voi indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Computo Metrico degli oneri di sicurezza i quali costituiscono, a tutti gli effetti di legge, documenti contrattuali. La Stazione Appaltante ha l’obbligo, in virtù delle specifiche previsioni dettate dal D.Lgs 81/2008 al quale il D.Lgs 50/2016 espressamente rinvia, di indicare nei documenti di gara gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso includendo “idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze” [Consiglio di Stato Ad. Pl. N. 3/2015, richiamata anche dal Consiglio di Stato Ad. Pl. N. 16/2016]. Orbene, i costi della sicurezza così quantificati rappresentano i costi delle misure preventive e protettive dai rischi interferenziali contenute del PSC nei cantieri di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008 s.m.i.: l’attuazione del PSC comporta alcune spese che devono essere considerate supplementari rispetto a quanto previsto dal contratto in quanto non direttamente finalizzate all’esecuzione dell’opera, da determinarsi a corpo o a misura, ai fini di un riconoscimento di un giusto ed equo ristoro per l’assolvimento delle prescrizioni contenute nel PSC, redatto dalla stessa Committente. Nel caso in esame, sia il computo metrico che il PSC evidenziano prescrizioni non inerenti esclusivamente alla categoria impiantistica OG11 ma, altresì, alla categoria scorporata OG3. Analizzando i citati documenti contrattuali è innegabile riscontrare che il PSC prevede, all’articolo 4.2, rischi concernenti le lavorazioni computate nella categoria OG3 e riscontrabili nel Computo Metrico Estimativo dei lavori (a mero titolo esemplificativo citiamo scavi, asfalti, cordonate e recinzioni, posa segnaletica orizzontale e verticale, installazione di recinzione e new jersey ecc ..) per i quali è fornita una dettagliata descrizione del rischio per l’operatore economico nel citato articolo. Pertanto, essendo tali rischi previsti espressamente nel PSC, gli stessi sono meritevoli di ristoro economico da quantificarsi a cura dalla Stazione Appaltante ai sensi della succitata sentenza [Consiglio di Stato Ad. Pl. N. 3/2015, richiamata anche dal Consiglio di Stato Ad. Pl. N. 16/2016]. Inoltre, analizzando analiticamente il Computo Metrico relativo agli oneri della sicurezza è evidente che i medesimi sono riconducibili ad entrambe le tipologie di lavorazione (OG11 e OG3), in quanto inerenti alla protezione dell’area di cantiere, ai dispositivi di protezione individuale ed alle misure antincendio: è chiaramente condivisibile che tale misure di sicurezza ed il relativo riconoscimento è relativo ad entrambe le lavorazioni previste in appalto, in quanto competono al cantiere “nella sua globalità”; si può inoltre aggiungere che – di norma – è l’impresa edile (ovvero quella in possesso della cat. OG3) a farsi carico dell’allestimento ai fini della sicurezza del cantiere organizzando recinzioni, segnalazioni, baraccamenti, etc.. Tutto ciò premesso, attribuire – in modo del tutto arbitrario – l’intero importo degli oneri di sicurezza alla categoria prevalente OG11, ribadiamo, che a nostro avviso sia palesemente errato, in quanto non viene previsto alcun ristoro per i rischi previsti dal PSC per le lavorazioni classificate in categoria OG3. Ciò comporta inevitabilmente: 1. Un ingiustificato “sbilancio” e sovrastima della categoria OG11 precludendo – di fatto – la partecipazione alle imprese in possesso di idonea attestazione SOA nella citata categoria superspecialistica, qualora i relativi oneri della sicurezza vengano conteggiati nel modo corretto, con conseguente lesione della libera e trasparente concorrenza; 2. Allo stato di fatto, codesta Stazione Appaltante non ha riconosciuto alcuna somma a ristoro delle prescrizioni relative ai rischi delle lavorazioni di cui alla categoria OG3, pur avendo accertato la loro esistenza in quanto dichiarati nel PSC, dalla medesima redatto. Pertanto, gli oneri della sicurezza sono, di fatto, sottostimati e motivo di contenzioso. Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno e corretto riparametrare proporzionalmente fra le due categorie indicate nel disciplinare gli oneri della sicurezza in esso espressi. Certi di positivo riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

    Domanda del: 13/08/2020 aggiornata il 13/08/2020
  • I costi per la sicurezza sono stabiliti, ai sensi di legge, in modo analitico tenendo in considerazione tutti i lavori previsti nell’ambito dell’appalto. Anche in considerazione del fatto che parte delle prestazioni da eseguirsi ai fini della gestione del cantiere in condizioni di sicurezza riguarda più categorie di lavori, i relativi costi sono stati attribuiti alla categoria prevalente OG11.

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