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In merito allo schema di contratto, in particolare all'articolo 4 in cui si dice: " La consegna della fornitura delle 3 (tre) gru nuove – già collaudate – dovrà avvenire entro 28 febbraio 2025 (_____ giorni) e secondo le seguenti ultimative scadenze temporali. Pag. 5 di 13 La stipula del contratto è ipotizzata entro il giorno 30 aprile 2023, salvo maggior o minor termine per il completamento della procedura di gara Entro 30 giorni dalla firma del contratto dovrà essere consegnato il piano di lavoro che dovrà rispettare le tempistiche sotto descritte. Lo stato attuativo del programma di fornitura dovrà essere consegnato all’appaltatore entro 70 giorni antecedenti ciascuna delle seguenti date: a) Entro giorni_______ e comunque non oltre il 31/12/2023 - Consegna del 50% del valore della fornitura; b) entro giorni_______ e comunque non oltre il 30/06/2024 - Consegna dell’ulteriore 40% (del valore della fornitura; c) entro giorni_______ e comunque non oltre il 28/02/2025 – Consegna dell’ultimo 10% del valore della fornitura". Nel punto a)Cosa si intende per consegna del 50% del valore della fornitura? Le macchine devono essere consegnate (1, 5 unità)? Oppure si intende che la produzione di almeno il 50% del valore della fornitura sia stata fatta (il 50% di 3 unità)? Ed eventualmente, come si deve dimostrare? Stesso discorso per il punto b) ed il punto c). Potete specificare per favore?
Domanda del: 02/02/2023 aggiornata il 02/02/2023 -
Fermo restando che la consegna di tutte e 3 le gru nuove – già collaudate – dovrà avvenire inderogabilmente entro il 28 febbraio 2025, gli stati di avanzamento intermedi indicati all’articolo 4 dello schema di contratto si riferiscono al valore economico dello stato di avanzamento della produzione dei mezzi.
Lo stato di avanzamento della produzione dei mezzi dovrà essere dimostrato dall’Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante la contabilità sottoscritta dal responsabile indicato dall’Appaltatore, la fatturazione delle componenti necessarie per l’assemblaggio dei mezzi stessi, la verifica sul luogo di produzione effettuata dalla commissione di verifica di conformità all’uopo nominata da Interbrennero ai sensi dell’articolo 9 dello schema di contratto, o in ogni altro modo ritenuto opportuno da parte della commissione stessa.