NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
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All’art. 11 del disciplinare di gara è richiesto che l’operatore economico presenti una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando in sede di gara il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Il nostro istituto bancario tramite il quale presentiamo garanzia fideiussoria, non è organizzato per la verifica tramite sito internet della garanzia fideiussoria prestata, può però indicare un indirizzo PEC al quale richiedere la veridicità della stessa. Si chiede di chiarire se tale modalità è ammessa e se, in caso contrario, tale difformità sia ritenuta clausola di esclusione.
Si chiede inoltre se la verifica telematica presso l’emittente comporti la possibilità di applicazione della riduzione del 10% prevista dal codice degli appalti.
Domanda del: 05/08/2024 aggiornata il 05/08/2024 -
Si conferma la possibilità di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 11 del disciplinare di gara indicando nella fideiussione stessa, o in un’appendice, un indirizzo PEC dell’istituto emettitore al quale poter richiedere la veridicità della fideiussione presentata in sede di gara.
L’articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che “L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3”; tali tecnologie sono riferibili ai sistemi basati su tecnologia “Distribuited Ledger Tecnology” (DLT), sostanzialmente e comunemàente note come “blockchain”.
La semplice verifica per via telematica o via PEC, come prospettata, non è pertanto sufficiente per poter accedere alla possibilità di ridurre del 10% la garanzia, ai sensi dell’articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36 del 2023.