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Chiarimento

  • Spett.le Stazione Appaltante, da una verifica dell’art. 3 del disciplinare di gara, pag. 5/6, inerente il valore economico relativo al compenso professionale posto a base di gara per l’esecuzione della progettazione esecutiva, è stato riportato il calcolo della parcella di ingegnera con alcune incongruenze: • la voce “QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi” presente solo nella categoria IA.02, prevalente e non nelle altre categorie; • l’assenza della voce “QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d`appalto, cronoprogramma” da tutte le classi e categorie; • la considerazione della voce “QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche” solo nella categoria IA.02, prevalente e non nelle altre categorie. Inoltre segnaliamo che compare una denominazione di alcune voci con l’indice “b” di cui non comprendiamo il significato. Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro e alla luce di quanto esposto richiediamo una proroga del termine di scadenza della gara di 10 giorni. Cordiali saluti

    Domanda del: 31/10/2024 aggiornata il 31/10/2024
  • In funzione delle prestazioni da eseguirsi nell’ambito della progettazione esecutiva si conferma il calcolo della parcella come riportato nel disciplinare di gara.

    Per quanto attiene alle voci riportanti la lettera “b” (QbIII.03b, QbIII.05b, QbIII.07b), trattasi di mera differenziazione (prevista dal sito di calcolo della parcella) dalle analoghe voci relative alla sola progettazione, sulla base di quanto disposto dall’allegato I.13 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che all’art. 2, comma 4, lettera a) prevede che “le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE”.

    La richiesta di proroga non trova pertanto accoglimento.

    Si veda anche la risposta ai chiarimenti n. 44, n. 47, n. 48 e n. 57.

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